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LA SENTENZA - Vigili al Maradona per le partite di calcio, respinto dal Tar il ricorso del Napoli contro il Comune: "Deve partecipare alle spese"
17.11.2025 15:46 di Napoli Magazine
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Il Tar Campania ha respinto il ricorso della SSC Napoli per annullare il regolamento per il pagamento delle prestazioni che la polizia municipale svolge in occasione degli incontri di calcio al Maradona. Di seguito, le motivazioni della sentenza: 

"Le prospettazioni della ricorrente muovono dalla riconducibilità degli incontri calcistici di serie A ed europei a eventi di interesse pubblico, così sostenendo che i costi di impiego della Polizia municipale, per regolamentare l’afflusso veicolare e garantire l’ordinato svolgimento della manifestazione non sono addebitabili al promotore della manifestazione, esonerato dal sostenerli, al pari di ogni altro evento nel quale l’interesse pubblico assuma un decisivo connotato. La tesi non può essere condivisa. Non ogni manifestazione che richiami un notevole numero di persone, per un evento che abbia una generalizzata diffusione, può per ciò stesso ritenersi di interesse pubblico". Il TAR ricorda che "i calciatori professionisti sono ingaggiati dalla società sulla base di contratti e che ricevono un compenso. Tali eventi che pure suscitano interesse nella collettività, non possono ritenersi perseguire l’obiettivo esclusivo (o quantomeno principale) di promuovere l’attività sportiva ed i valori dello sport in un’ottica educativa. In altre parole, nel caso di partite di calcio tra atleti professionisti quali quelle alla base degli atti di intimazione impugnati nel presente giudizio, il chiaro ed inequivocabile interesse lucrativo, quanto alla società sportiva, deve ritenersi del tutto preponderante rispetto a quello pubblico. E' giusto che la società sportiva partecipi delle spese. Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe a gravare l’ente pubblico (e, quindi, la collettività) di esborsi per attività delle quali si avvantaggia principalmente il soggetto privato che incamera il totale dei relativi proventi".

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LA SENTENZA - Vigili al Maradona per le partite di calcio, respinto dal Tar il ricorso del Napoli contro il Comune: "Deve partecipare alle spese"

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17/11/2025 - 15:46

Il Tar Campania ha respinto il ricorso della SSC Napoli per annullare il regolamento per il pagamento delle prestazioni che la polizia municipale svolge in occasione degli incontri di calcio al Maradona. Di seguito, le motivazioni della sentenza: 

"Le prospettazioni della ricorrente muovono dalla riconducibilità degli incontri calcistici di serie A ed europei a eventi di interesse pubblico, così sostenendo che i costi di impiego della Polizia municipale, per regolamentare l’afflusso veicolare e garantire l’ordinato svolgimento della manifestazione non sono addebitabili al promotore della manifestazione, esonerato dal sostenerli, al pari di ogni altro evento nel quale l’interesse pubblico assuma un decisivo connotato. La tesi non può essere condivisa. Non ogni manifestazione che richiami un notevole numero di persone, per un evento che abbia una generalizzata diffusione, può per ciò stesso ritenersi di interesse pubblico". Il TAR ricorda che "i calciatori professionisti sono ingaggiati dalla società sulla base di contratti e che ricevono un compenso. Tali eventi che pure suscitano interesse nella collettività, non possono ritenersi perseguire l’obiettivo esclusivo (o quantomeno principale) di promuovere l’attività sportiva ed i valori dello sport in un’ottica educativa. In altre parole, nel caso di partite di calcio tra atleti professionisti quali quelle alla base degli atti di intimazione impugnati nel presente giudizio, il chiaro ed inequivocabile interesse lucrativo, quanto alla società sportiva, deve ritenersi del tutto preponderante rispetto a quello pubblico. E' giusto che la società sportiva partecipi delle spese. Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe a gravare l’ente pubblico (e, quindi, la collettività) di esborsi per attività delle quali si avvantaggia principalmente il soggetto privato che incamera il totale dei relativi proventi".