Calcio
A MILANO - San Siro, sorridono Milan e Inter: il Tar della Lombardia respinge il ricorso sul vincolo
16.07.2025 22:59 di Napoli Magazine Fonte: Sport Mediaset

Milan e Inter incassano una "vittoria" preziosa in relazione ai progetti per il nuovo San Siro. Il Tar della Lombardia ha respinto infatti il ricorso sul vincolo per il secondo anello del Meazza. "Ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, non emergono profili che possano indurre a una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell'esito del ricorso", si legge nella sentenza dei giudici del Tar che boccia la richiesta presentata da 82 persone e tre comitati contro il Comune di Milano, il Ministero della Cultura e il Ministero delle Infrastrutture. Nel dettaglio, il ricorso era stato presentato con l'obiettivo di annullare diversi atti pubblici, tra cui anche le delibere sul bando pubblico di acquisto dello stadio, l'accordo con le università Politecnico e Bocconi e il parere della Soprintendenza sul vincolo per il secondo anello di San Siro fissato al 10 novembre 2025. 

Analizzando la decisione in maniera più approfondita, i giudici del Tar innanzitutto sottolineano i dubbi legati all'ammissibilità dei ricorsi presentati "sotto plurimi profili" con "incertezza assoluta delle persone" e "senza ulteriori elementi volti a identificare i ricorrenti medesimi". In relazione alla data del vincolo, invece, secondo la sentenza le valutazioni dell’Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse culturale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, e per questo motivo non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, ma solo entro ristretti limiti di legittimità quando valutazione risulti manifestamente illogica, irragionevole, incoerente, sproporzionata, inadeguata, incompleta, oppure basata su un travisamento dei fatti o su un errore nel criterio tecnico adottato.

Secondo i giudici, dunque, le indicazioni della Soprintendenza sulla data del vincolo sono legittime e non implausibili, motivo per cui il ricorso è stato respinto. "Le valutazioni espresse nel parere preliminare della competente Soprintendenza, sulla proposta relativa al compendio immobiliare 'Ambito GFU San Siro', in ordine al requisito della vetustà (70 anni dall’esecuzione) del secondo anello, non appaiono implausibili laddove individuano nel 'Verbale di constatazione di compimento dei lavori (collaudo provvisorio) datato 10 novembre 1955', che è il primo atto che attesta l’ultimazione delle opere previste dal contratto principale, la data di riferimento per la verifica del decorso dei settanta anni dalla esecuzione dei lavori stessi", si legge nella sentenza del Tar. 

"Non appare sussistente neppure il prescritto 'periculum in mora', dedotto in modo generico e per lo più facendo leva sulla imminente stipulazione del contratto di vendita dello Stadio Meazza, che, di per sé, non sembra evidenziare un danno irreparabile, alla luce di quanto previsto dall’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004, nonché di quanto allegato e documentato in atti da parte resistente in ordine alla circostanza che la demolizione dello Stadio Meazza non potrà avvenire prima del 2030", concludono i giudici. 

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A MILANO - San Siro, sorridono Milan e Inter: il Tar della Lombardia respinge il ricorso sul vincolo

di Napoli Magazine

16/07/2025 - 22:59

Milan e Inter incassano una "vittoria" preziosa in relazione ai progetti per il nuovo San Siro. Il Tar della Lombardia ha respinto infatti il ricorso sul vincolo per il secondo anello del Meazza. "Ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, non emergono profili che possano indurre a una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell'esito del ricorso", si legge nella sentenza dei giudici del Tar che boccia la richiesta presentata da 82 persone e tre comitati contro il Comune di Milano, il Ministero della Cultura e il Ministero delle Infrastrutture. Nel dettaglio, il ricorso era stato presentato con l'obiettivo di annullare diversi atti pubblici, tra cui anche le delibere sul bando pubblico di acquisto dello stadio, l'accordo con le università Politecnico e Bocconi e il parere della Soprintendenza sul vincolo per il secondo anello di San Siro fissato al 10 novembre 2025. 

Analizzando la decisione in maniera più approfondita, i giudici del Tar innanzitutto sottolineano i dubbi legati all'ammissibilità dei ricorsi presentati "sotto plurimi profili" con "incertezza assoluta delle persone" e "senza ulteriori elementi volti a identificare i ricorrenti medesimi". In relazione alla data del vincolo, invece, secondo la sentenza le valutazioni dell’Amministrazione preposta alla tutela dell'interesse culturale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, e per questo motivo non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, ma solo entro ristretti limiti di legittimità quando valutazione risulti manifestamente illogica, irragionevole, incoerente, sproporzionata, inadeguata, incompleta, oppure basata su un travisamento dei fatti o su un errore nel criterio tecnico adottato.

Secondo i giudici, dunque, le indicazioni della Soprintendenza sulla data del vincolo sono legittime e non implausibili, motivo per cui il ricorso è stato respinto. "Le valutazioni espresse nel parere preliminare della competente Soprintendenza, sulla proposta relativa al compendio immobiliare 'Ambito GFU San Siro', in ordine al requisito della vetustà (70 anni dall’esecuzione) del secondo anello, non appaiono implausibili laddove individuano nel 'Verbale di constatazione di compimento dei lavori (collaudo provvisorio) datato 10 novembre 1955', che è il primo atto che attesta l’ultimazione delle opere previste dal contratto principale, la data di riferimento per la verifica del decorso dei settanta anni dalla esecuzione dei lavori stessi", si legge nella sentenza del Tar. 

"Non appare sussistente neppure il prescritto 'periculum in mora', dedotto in modo generico e per lo più facendo leva sulla imminente stipulazione del contratto di vendita dello Stadio Meazza, che, di per sé, non sembra evidenziare un danno irreparabile, alla luce di quanto previsto dall’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004, nonché di quanto allegato e documentato in atti da parte resistente in ordine alla circostanza che la demolizione dello Stadio Meazza non potrà avvenire prima del 2030", concludono i giudici. 

Fonte: Sport Mediaset