Calcio
GIUDICE SPORTIVO - Serie C, ammende per Avellino, Benevento e tanti altri club
22.04.2025 00:49 di Napoli Magazine

In attesa dei recuperi del Girone B, riportiamo le decisioni del giudice sportivo inerenti alle ammende per le società nelle restanti gare della 37ª giornata di Serie C:

Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 e 21 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18 E 19 APRILE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, FERALPISALO’, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, TEAM ALTAMURA, e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.800,00 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 16° e al 17° minuto del primo tempo, due rotoli di carta, sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del primo tempo, venti rotoli di carta che causavano l’interruzione della gara per circa 4 minuti da parte dell’Arbitro;
3. durante la predetta interruzione, un petardo di media potenza e un fumogeno sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
4. al 28° minuto del primo tempo, due bottigliette semipiene sul terreno di giuoco, senza conseguenze; 5. al 40° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di giuoco, che veniva prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco;
5. durante i minuti di recupero al termine del secondo tempo, due petardi e due fumogeni sul terreno di gioco senza conseguenze;
6. durante i minuti di recupero al termine del secondo tempo, quattro bottigliette semipiene all’indirizzo del portiere avversario senza colpirlo;
7.durante il secondo tempo, alcuni fumogeni sul terreno di gioco che determinavano l’interruzione della gara rispettivamente per circa quaranta secondi e per un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio delle bottigliette nei pressi del portiere), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alle sospensioni della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA
€ 900,00 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Scoperta, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso sintetico;
2. lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (50%) presenti nel Settore Curva Nord A Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 28° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 2° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato quindici seggiolini posti nel Settore loro riservato e parti dei servizi igienici loro riservati.

AMMENDA
€ 800,00 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° e al 41° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA
€ 500,00 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA
€ 300,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti e nel Settore Tribuna Laterale Centrale e Sinistra, all’11° minuto del primo tempo e al 3° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA
€ 200,00 BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel proprio Settore senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

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22/04/2025 - 00:49

In attesa dei recuperi del Girone B, riportiamo le decisioni del giudice sportivo inerenti alle ammende per le società nelle restanti gare della 37ª giornata di Serie C:

Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 20 e 21 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 18 E 19 APRILE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, FERALPISALO’, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, TEAM ALTAMURA, e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.800,00 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 16° e al 17° minuto del primo tempo, due rotoli di carta, sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del primo tempo, venti rotoli di carta che causavano l’interruzione della gara per circa 4 minuti da parte dell’Arbitro;
3. durante la predetta interruzione, un petardo di media potenza e un fumogeno sul terreno di giuoco, senza conseguenze;
4. al 28° minuto del primo tempo, due bottigliette semipiene sul terreno di giuoco, senza conseguenze; 5. al 40° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di giuoco, che veniva prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco;
5. durante i minuti di recupero al termine del secondo tempo, due petardi e due fumogeni sul terreno di gioco senza conseguenze;
6. durante i minuti di recupero al termine del secondo tempo, quattro bottigliette semipiene all’indirizzo del portiere avversario senza colpirlo;
7.durante il secondo tempo, alcuni fumogeni sul terreno di gioco che determinavano l’interruzione della gara rispettivamente per circa quaranta secondi e per un minuto.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio delle bottigliette nei pressi del portiere), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alle sospensioni della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA
€ 900,00 AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Scoperta, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso sintetico;
2. lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (50%) presenti nel Settore Curva Nord A Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 28° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. lanciato, al 2° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato quindici seggiolini posti nel Settore loro riservato e parti dei servizi igienici loro riservati.

AMMENDA
€ 800,00 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° e al 41° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA
€ 500,00 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA
€ 300,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti e nel Settore Tribuna Laterale Centrale e Sinistra, all’11° minuto del primo tempo e al 3° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto in entrambe le circostanze per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA
€ 200,00 BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel proprio Settore senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).