Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Como, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un'occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato in due occasioni un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco (€ 4.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
di Napoli Magazine
06/05/2025 - 15:40
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 maggio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Bologna, Como, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Juventus, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00 con diffida: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso (€ 10.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco e numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco che in un'occasione, al 5° del primo tempo, costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa cinque minuti (€10.000,00 e diffida); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato in due occasioni un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000,00); per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni bicchieri di plastica nel recinto di giuoco (€ 4.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.