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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammenda di 2.500 euro per il Napoli per lancio di bottiglie di plastica in campo, multe per altri 3 club, nessuna sanzione per il Lecce, il comunicato
29.04.2025 16:09 di Napoli Magazine

Niente multa per il Lecce dopo la protesta di Bergamno. Il Giudice Sportivo, tenuto conto dell'eccezionalità dell'accaduto, ha deciso di non punire il club pugliese. Nessuna multa, dunque, per i giallorossi, come si evince dal comunicato della Lega:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, qualche istante prima dell'inizio della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ammenda di 2.500 euro per il Napoli per lancio di bottiglie di plastica in campo, multe per altri 3 club, nessuna sanzione per il Lecce, il comunicato

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29/04/2025 - 16:09

Niente multa per il Lecce dopo la protesta di Bergamno. Il Giudice Sportivo, tenuto conto dell'eccezionalità dell'accaduto, ha deciso di non punire il club pugliese. Nessuna multa, dunque, per i giallorossi, come si evince dal comunicato della Lega:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, qualche istante prima dell'inizio della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.